Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1) È costituito in Roma il Comitato denominato “Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali” (CIUFER in sigla) senza fini di lucro, apartitico.

2) La durata del Comitato è illimitata.

 

Articolo 2 – SCOPI E FINALITA’

1)     Il Comitato, composto da Comitati di Pendolari del treno e da cittadini che hanno a cuore il trasporto ferroviario regionale in tutta Italia, fonda la propria azione sul totale rifiuto delle logiche di profitto sulla mobilità pubblica, che considera un aspetto essenziale e strategico dell’economia e della salute del Paese. Si ispira ai principi della solidarietà sociale e della sostenibilità ambientale e si prefigge come scopo di intervenire a favore dei cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici attraverso ogni mezzo legale consentito anche promuovendo in ogni ambito la cultura del diritto ad una mobilità pubblica, sicura e dignitosa.

2)     Il Comitato intende intervenire sulla situazione dei trasporti nel territorio nazionale, con particolare riferimento al trasporto su gomma e su rotaia, chiedendo un confronto paritetico e partecipato con le istituzioni di governo della cosa pubblica sulle politiche in tema di ferrovie regionali e TPL, rispondenti alle esigenze reali della comunità. Inoltre, intende produrre proposte costruttive ed iniziative di mobilitazione coordinate a scala nazionale volte a difendere il principio secondo cui le Ferrovie Regionali sono un Bene Comune, non svendibile, né sostituibile, comunque parte integrante di una Rete Ferroviaria nazionale.

3)     Il Comitato sostiene la centralità delle esigenze dei pendolari e del trasporto pubblico, sulla base del DPR 753/80, della Carta Europea del viaggiatore, del Regolamento Europeo 1370/2007, delle altre leggi nazionali e regionali.

4)     In particolare, il Comitato si propone di:

a)     Promuovere il Trasporto Equo-Sostenibile (TES), con un nuovo assetto dei trasporti ferroviari, che prevede anche un miglioramento, un potenziamento delle reti di servizi regionali e interregionali, e il riequilibrio della rete nazionale, totalmente deficitaria nella parte meridionale della penisola.

b)     Contribuire al miglioramento della qualità delle condizioni di trasporto pubblico di tutti i cittadini. Il TES infatti si prefigge di arrestare la strage che ogni anno si verifica sulla rete stradale Italiana, ma anche azzerare le morti bianche dei lavoratori del trasporto, dai portuali ai ferrovieri, agli operai dei cantieri, che rappresentano oltre il 60% delle vittime sul posto di lavoro. Il TES non lucra secondo le logiche dell’intermediazione parassitaria a scapito dei produttori e dei consumatori finali dei beni. Difende il diritto ad una mobilità sociale, sicura e dignitosa, che in una società civile privilegia la capillarità alla velocità e non può rispondere solo a logiche finanziarie, ma rappresentare una componente sostanziale del diritto alla libertà. Il TES mira ad un giusto equilibrio fra velocità (che non può essere sinonimo di TAV) e capillarità, per offrire soluzioni rispondenti alle esigenze di trasporto delle popolazioni: treni rapidi, con poche fermate, fra regioni diverse, treni veloci a scala regionale, treni locali comunque a velocità commerciali adeguate, per ambiti sub-regionali, con funzione anche di raccolta e distribuzione dei viaggiatori nei confronti delle altre due categorie o per il trasporto fra stazioni di minore importanza, attraverso un riequilibrio sostanziale nella destinazione degli investimenti in rapporto alla domanda di mobilità.

c)     Costituire una rete di riferimento strutturata e connessa alle altre reti europee dei pendolari e dei viaggiatori del treno, per sostenere – in coerenza con gli ideali delle vertenze in atto in Val di Susa, a Firenze, in Calabria, in altre regioni – il confronto con il Governo, le Regioni e le Società che gestiscono i trasporti.

d)     Informare i cittadini sulle problematiche inerenti i trasporti e le politiche attuate.

e)     Favorire la partecipazione dei cittadini all’elaborazione e alla scelta delle politiche di scala europea, nazionale, regionale e locale relative ai trasporti pubblici, coerentemente con le indicazioni del Libro Bianco della governance europea, in base al principio di apertura e partecipazione, in forza del quale “Il Libro bianco propone una maggiore apertura nel processo di elaborazione delle politiche […], così da garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni alla definizione e presentazione di tali politiche. Esso incoraggia ad una maggiore apertura e responsabilizzazione di tutte le parti in causa. Ciò dovrebbe rendere più percepibile ai cittadini europei il fatto che gli Stati membri, operando assieme all’interno dell’Unione, possano offrire risposte più efficaci alle loro preoccupazioni”.

 

Articolo 3 – RISORSE ECONOMICHE

Il Comitato opera sulla base di attività di volontariato; non sono previsti pertanto forme di gestione di risorse economiche.  Qualora in futuro se ne ravvisasse la necessità si provvederà ad una opportuna modifica dello Statuto.

 

Articolo 4 – REQUISITI DEI MEMBRI DEL COMITATO

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato.

 

Articolo 5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1) L’ammissione a socio, a seguito di richiesta tramite il sito web, è subordinata alla verifica dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo che cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

2) La qualità di socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo, si perde per:

a) recesso;

b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;

c) esclusione dovuta a violazioni degli articoli statutari.

3) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

 

Articolo 6 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) I soci sono obbligati a:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) mantenere sempre un comportamento consono alle finalità ed allo Statuto del Comitato;

d) prestare la loro opera a favore del Comitato in modo personale spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative;

d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Comitato, con possibilità di ottenerne copia per via elettronica (ovvero con copertura delle spese di riproduzione a loro carico).

 

Articolo 7 – ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; due Portavoci; il Presidente.

a)     L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno, elegge il Consiglio Direttivo e rappresenta  è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

b)     Il Consiglio Direttivo (ne fanno parte i Portavoci e almeno 1 altro membro, in quanto i componenti devono essere in numero dispari), ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea).

c)     i Portavoci sono nominati dal Cosniglio Direttivo; uno dei due Portavoci assume il ruolo di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione, ed ha quindi la responsabilità giuridica, su nomina del Consiglio Direttivo; la sua carica (come del resto tutte le altre cariche nell’associazione) è temporanea.

d)     E’ ammessa la possibilità di riunioni in videoconferenza (Skype o altro sistema) o attraverso comunicazioni attraverso altro canale informatico preventivamente concordato; per le comunicazioni è ammesso il ricorso a strumenti di posta elettronica o di social network.

 

Articolo 8 – L’ASSEMBLEA

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Comitato ed inoltre:

a)     discute ed approva il programma annuale delle attività;

b)     nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

c)     può revocare il Consiglio Direttivo prima della scadenza, provvedendo ad una nuova composizione;

d)     delibera sulle norme interne e le sue variazioni;

e)     delibera l’esclusione dei soci dal Comitato.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed ogni qual volta i Portavoci o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato e può essere convocata dai Portavoci e/o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Portavoci Presidente o, in sua assenza, dal secondo Portavoce e, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Consiglio Direttivo è impegnato alla massima diffusione della data e dell’ordine del giorno dell’Assemblea, nelle forme possibili e ritenute più opportune (quali la comunicazione diretta ai soci, l’informazione tramite stampa…).

6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

7) Il Segretario del Consiglio Direttivo è responsabile della stesura del verbale dell’Assemblea, nel quale devono essere sintetizzati gli interventi e le deliberazioni discusse.

 

Articolo 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci. Almeno il 30% dei componenti deve essere composto da soci fondatori. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Essi decadono dopo tre assenze non giustificate.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. La surroga di un componente del Consiglio Direttivo può essere rimessa all’Assemblea e comunque ratificata dalla stessa. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno due Portavoci, di cui uno con la carica di Presidente e l’altro di Vice-Presidente, nonché un Segretario.

4) Al Consiglio Direttivo spetta:

a)     curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b)     preparare, aggiornare, monitorare e rendicontare il programma annuale delle attività del Consiglio;

c)     provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta ogni 4 mesi e assume le proprie delibere in base alla maggioranza dei presenti.

Per decisioni di particolare importanza in prima istanza la maggioranza necessaria dovrà essere

i 2/3 dei componenti. Per seconda istanza si intende la riunione successiva e vale la maggioranza dei presenti.

7) Le decisioni di ogni riunione del Consiglio Direttivo, e i verbali dell’Assemblea, redatti su responsabilità del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

 

Articolo 10 – IL PRESIDENTE

1) Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

3) Il Presidente ha la facoltà di conferire mandati professionali per azioni legali in nome e per conto del Comitato.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri chiedendo allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

 

Articolo 11 – ATTIVITA’ E CARICHE ASSOCIATIVE

1) Le attività del Comitato vengono sviluppate dai suoi organi statutari. Deve essere previsto un piano annuale di attività, all’interno del quale deve essere promosso almeno un incontro l’anno di approfondimento delle problematiche del trasporto ferroviario e del TPL.

2) Le attività del Comitato sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri

aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti potranno essere rimborsate dal Comitato le spese vive effettivamente sostenute per missioni o spese concordate con il Consiglio Direttivo, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo, una volta accertata la disponibilità di risorse economiche acquisite da offerte di soci su base volontaria. Le spese in questione saranno registrate su apposito registro custodito dal segretario del Consiglio Direttivo.

3) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al comma precedente.

 

Articolo 12 – NORMA FINALE

In caso dello scioglimento del Comitato, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato con finalità analoghe, operanti nel territorio nazionale.

 

Articolo 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Articolo 14 – TRANSITORIO

Il presente statuto è da intendersi versione provvisoria, ovvero suscettibile di revisione a distanza di un anno dalla sua pubblicazione sul sito web, quando il Comitato troverà una forma di assetto stabile. Il regime transitorio sarà gestito da un Comitato Direttivo formato dai soci fondatori.

 

Roma, 26 Novembre 2016